Circolare fiscale/amministrativa n. 8/2014
a cura del rag. Franco De Renzo (Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 1447 Commercialista – Revisore Contabile – Consulente Tecnico del Tribunale di Milano) franco.derenzo@studioderenzo.it
1. ACCERTAMENTI RAGIONEVOLI – CIRC. 25/2014, IL SOLE 24.8.2014, PAG. 9
I punti salienti della circolare 25/2014 del 6 agosto 2014 dell’Agenzia delle Entrate:
Indagini finanziarie
La circolare sollecita le indagini finanziare solo nei casi in cui emergano situazioni anomale, cioè gravi scostamenti rispetto alla dichiarazione dei redditi e a utilizzare quanto deriva dai controlli senza automatismi. Al momento, i contribuenti devono ricostruire, in modo analitico, ogni movimento, anche quelli insignificanti. Impossibile, per esempio, conservare tutti gli scontrini per le spese minute anche se occorre prestare attenzione ad archiviare fatture e note per gli importi più consistenti.
Piano dei controlli: anni interessati 2010 – 2011
Spesometro integrato a disposizione degli Uffici.
Tra gli strumenti da considerare per l’attività di analisi del rischio e di selezione delle posizioni da inserire nel piano dei controlli, si segnala che nel primo semestre del 2014 è stato messo a disposizione degli Uffici l’applicativo “Spesometro integrato”, relativo agli anni 2010 e 2011, che può costituire un importante strumento per comprendere meglio, fin dalla fase di selezione i rapporti intrattenuti dai singoli operatori commerciali individuati per le attività di controllo.
Studi di settore: scarta massimo 50.000 euro
Attività di contrasto dei dati infedeli piccole ditte/autonomi.
La circolare ricorda la possibilità di effettuare un accertamento di tipo induttivo in caso di omessa presentazione dei modelli degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicano gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
Verifiche: fatturato di riferimento 25.000.000
Potenziamento controlli nelle imprese medio-grandi.
Supervisione da parte della direzione regionale dell’analisi di rischio effettuata dalle direzioni provinciali, soprattutto per quanto concerne il segmento delle imprese medio-grandi (fatturato superiore ai 25.000.000 di euro), dei fenomeni di evasione/elusione suscettibili di coinvolgere imprese di medie dimensioni appartenenti a gruppi societari e del turn-over delle imprese di medie dimensioni nei singoli ambiti provinciali; con particolare riferimento a quelli ad alta densità di contribuenti.
2. BILANCIO E ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI – RATIO REVISORI 3/2014, PAG. 56
L’art. 182-bis della Legge Fallimentare prevede che l’imprenditore, in stato di crisi, possa chiedere l’omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Tale accordo è pubblicato nel Registro delle Imprese. L’accordo si esplica mediante la formulazione di proposte e accettazione di richieste che possono anche riguardare la riduzione o la dilazione nel tempo del debito ed è finalizzato a prevenire la degenerazione della crisi aziendale che potrebbe sfociare, in caso di mancato accordo o a seguito dell’impossibilità di rispettarlo, in una procedura concorsuale. L’art. 182-bis della Legge Fallimentare prevede che l’imprenditore, in stato di crisi, possa chiedere l’omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Tale accordo è pubblicato nel Registro delle Imprese.
In queste situazioni si pone il problema di valutare la portata di segnalatori del venir meno del requisito, posto a base degli ordinari criteri di valutazione sanciti dall’art. 2423-bis del Codice Civile, della possibilità dell’impresa di continuare in futuro la propria attività. Il tema della continuità aziendale è particolarmente sentito in questi ultimi anni, a seguito del perdurare della difficile situazione economica generale, che determina ormai frequenti casi di default aziendali. Si ha continuità allorquando, seppure subordinatamente all’esecuzione del piano di ristrutturazione aziendale, l’estensore e l’attestatore incaricato, hanno verificato la sussistenza del requisito del going concern della struttura aziendale coinvolta, anche ai sensi del principio di revisione 570.
In questo caso si rimane nell’ambito dell’art. 2423-bis e dell’art. 2426 C.C. e, conseguentemente, si prosegue a valutare le poste dello Stato patrimoniale con il criterio del costo rettificato, a seconda dei casi, a mezzo di più prudenziali criteri di realizzo (es.: crediti verso clienti, scorte di magazzino, ecc.).
Sui criteri di valutazione delle poste di bilancio in ipotesi di accordi di ristrutturazione dei debiti si è espresso l’Organismo Italiano di Contabilità, nel documento n. 6 licenziato nel luglio 2011: in particolare, nel capitolo 6.2.2, il principio tratta proprio dell’estinzione di parte dell’indebitamento con cessione di beni aziendali, prevedendo che, se il perfezionamento dell’accordo avviene in un esercizio successivo a quello di chiusura, le attività immobilizzate destinate a compensare debiti in base al piano devono essere:
- Non più ammortizzate dalla data di riclassifica;
- Classificate in apposita voce dell’attivo circolante;
- Valutate al minore tra il costo al netto degli ammortamenti già effettuati ed il valore netto di realizzo ipotizzato dal piano.
Appare evidente, quindi, che, sia i revisori sia il collegio sindacale avranno tutto l’interesse, nell’esercizio che precede il perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ad allineare le valutazioni di bilancio rispetto a quelle dell’ipotesi di piano.
3. DENARO DI FELIX MARTIN, UTET EDITORE – IL SOLE 24.8.2014, PAG. 17
Il denaro non è una cosa, come sono automobili o appartamenti; è, invece, una tecnologia sociale, un modo per coordinare la fiducia collettiva e ottenere insieme libertà di movimento e stabilità politica. E’ fondato su tre principi: un’unità astratta di valore che ne costituisce la denominazione, un sistema di contabilità che registra debiti e crediti di ciascuno e infine la possibilità che un creditore trasferisca l’obbligo dei suoi debitori a terzi con cui ha a sua volta contratto debiti.
Il terzo elemento è vitale. Mentre tutto il denaro è credito, non tutto il credito è denaro; ed è la possibilità del suo trasferimento a fare la differenza. La condizione necessaria per questa possibilità è la fiducia reciproca: se è presente, si possono condurre avventurose transazioni da un capo all’altro del pianeta; se non lo è, si spalancano crisi orribili, come quelle documentate da Martin che hanno tormentato l’Irlanda nel 1970, l’Argentina di qualche tempo dopo e il mondo intero in questi ultimi anni.Il denaro non è una cosa, come sono automobili o appartamenti; è, invece, una tecnologia sociale, un modo per coordinare la fiducia collettiva e ottenere insieme libertà di movimento e stabilità politica. E’ fondato su tre principi: un’unità astratta di valore che ne costituisce la denominazione, un sistema di contabilità che registra debiti e crediti di ciascuno e infine la possibilità che un creditore trasferisca l’obbligo dei suoi debitori a terzi con cui ha a sua volta contratto debiti.
4. DICHIARAZIONI: GLI ERRORI SI POSSONO CORREGGERE – CTR MILANO, SENT. 1748/14/2014
La cartella di pagamento che scaturisce da un controllo formale automatico (ex art. 36-bis del Dpr 600/1973) della dichiarazione dei redditi presentata da una società di capitali è annullabile. Il principio di capacità contributiva è prevalente.La cartella di pagamento che scaturisce da un controllo formale automatico (ex art. 36-bis del Dpr 600/1973) della dichiarazione dei redditi presentata da una società di capitali è annullabile. Secondo i giudici milanesi, se, da una parte, è appurato che la procedura automatizzata prevede il controllo della dichiarazione sulla base dei dati in essa forniti e la liquidazione delle imposte non versate, dall’altro, è altrettanto vero che il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione deve considerarsi come norma prevalente rispetto a quella prevista nell’art. 36-bis.
Pertanto, la pretesa tributaria derivante dalla verifica automatica della dichiarazione dei redditi deve rispondere, in primo luogo, al criterio di capacità contributiva e non essere il frutto di un errore formale commesso in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Ne deriva che l’errore commesso nell’indicare un importo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi può essere sempre corretto, anche in sede contenziosa, ossia quando il controllo fiscale sia ormai già intervenuto.
5. FONDI PER RISCHI E ONERI – ART. 2424BIS C.C.
I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, aventi natura determinata ed esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio risultano indeterminati l’ammontare o la data di manifestazione. Ai fini fiscali non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli considerati dall’art. 107 Tuir.I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati alla copertura di perdite o debiti, aventi natura determinata ed esistenza certa, o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio risultano indeterminati l’ammontare o la data di manifestazione.
6. INSOLUTI, PROCEDUTA DI VERIFICA E GESTIONE – ARTT. 2424 E SEGUENTI C.C.
Gli articoli di riferimento del Codice civile sono 2424, 2424-bis, 2425, 2426, 2427 e 2435-bis, oltre all’OIC 15, IAS 18, 39, Principi di Revisione n. 500, 501 e 505. Insoluto si definisce quel titolo e/o diritto di credito, di solito relativo a somme di denaro, che non sia pagato nei termini di scadenza convenuti dal soggetto debitore.
Nell’odierna situazione di congiuntura economica, le imprese si trovano con sempre maggiore frequenza nella necessità di far fronte con tempestività e competenza a tutte le complesse problematiche relative alla gestione dei crediti insoluti, con notevole dispendio di risorse economiche sia interne sia esterne all’azienda. Il danno derivante da un credito insoluto per l’impresa, infatti, è costituito non soltanto dalla perdita immediata di denaro (relativa al mancato incasso), ma anche da tutti gli ulteriori costi conseguenti la gestione amministrativa dell’attività di recupero dei crediti insoluti, effettuata internamente o mediante l’ausilio di studi legali, nonché dagli oneri bancari se il credito è stato anticipato.
7. INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI TRIBUTI – EUROCONFERENCE 5.5.2014
Magari si fa fatica a crederci, ma la deducibilità degli interessi passivi collegati al ritardato versamento dei tributi (fenomeno abituale soprattutto in questi periodi) è stato oggetto di interpretazioni non sempre univoche da parte dell’Amministrazione finanziaria. La sola certezza è fornita dall’art. 66, comma 11, del D.L. 331/1993 che fa riferimento alla maggiorazione dell’1% da applicare ai versamenti dei contribuenti IVA trimestrali che ne ha stabilito l’indeducibilità. Magari si fa fatica a crederci, ma la deducibilità degli interessi passivi collegati al ritardato versamento dei tributi (fenomeno abituale soprattutto in questi periodi) è stato oggetto di interpretazioni non sempre univoche da parte dell’Amministrazione finanziaria. Una risposta durante Telefisco, a proposito dell’IMU, ha riaffermato l’indeducibilità in relazione agli “interessi e sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo”.
La Cassazione e Assonime, però, più volte hanno ribadito la deducibilità degli interessi dovuti per ritardati pagamenti. Quasi sempre gli interessi passivi non sono elevati e per quieto vivere si preferisce renderli indeducibili per non andare a creare possibili problemi di contenzioso, comunque, in questo caso come per molti altri, una maggiore precisione legislativa aiuterebbe il cittadino contribuente ad avere un rapporto più sereno con l’autorità fiscale.
8. INVESTIMENTI IN MACCHINARI E BENI STRUMENTALI – L. 116, 11 AGOSTO 2014
E’ fissato nella misura del 15% delle spese sostenute, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (divisione 28 della tabella Ateco 2007) realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, escludendo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
L’importo è fruito con la compensazione nell’F24: ripartito in tre quote annuali a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Il beneficio spetta solo per gli investimenti con importo unitario non inferiore a 10.000 euro, effettuati tra il 25 giugno 2014 (entrata in vigore del decreto competitività) e il 30 giugno 2015, e relativi a beni nuovi utilizzati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.E’ fissato nella misura del 15% delle spese sostenute, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali (divisione 28 della tabella Ateco 2007) realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, escludendo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, non rileva ai fini Irap ed è escluso dal calcolo del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
9. IVA, RIMBORSI – DPR 633/1972
Quando un contribuente vanta un credito Iva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, può chiedere e ottenere il rimborso anticipato solo previa presentazione di una fideiussione per rimborso Iva contenuta in una speciale polizza fideiussoria.
Questo tipo di fideiussione può essere rilasciata da alcune Compagnie assicurative autorizzate e serve per garantire all’Agenzia delle Entrate il rientro del rimborso erogato qualora, dopo eventuali accertamenti, sia constata l’illegittimità del rimborso ottenuto dal contribuente.Quando un contribuente vanta un credito Iva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, può chiedere e ottenere il rimborso anticipato solo previa presentazione di una fideiussione per rimborso Iva contenuta in una speciale polizza fideiussoria. Tale modalità anticipata di rimborso è prevista in diversi casi, tra cui, ad esempio, nei casi di cessazione dell’attività da parte di un’azienda, di prevalenza di operazioni non imponibili o quando il creditore è un soggetto non residente.
Il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche da società in liquidazione.
10. PIANO DI CONTRASTO ALL’EVASIONE 2014 – CIRC. 25/E AGENZIA ENTRATE
Le linee guida per l’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale per il periodo d’imposta 2014 sono:
- Privilegiare i controlli dai quali possono emergere maggiori imposte accertabili, a scapito di quelle meno significative o che comportano violazioni di natura esclusivamente formale;
- “lavorare” le annualità più recenti per rendere più proficua l’attività di riscossione;
- Favorire ulteriormente la definizione della pretesa tributaria da parte dei contribuenti attraverso gli istituti deflattivi del contenzioso;
- Fare ricorso in modo “attento” agli strumenti di ricostruzione presuntiva del reddito;
- Concentrare i controlli sui settori economici a più alto rischio e su quelli che hanno avuto una minor incidenza di verifiche negli anni precedenti.
11. PRESTITI OCCASIONALI TRA PRIVATI O PARENTI – ARTT. 1813 E 2082 C.C.
Oltre agli articoli del Codice Civile sono da considerare anche gli articoli 106, 113 e 132 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385; art. 2 Tariffa DPR 26.10.1972, n. 642; art. 44, c.1., DPR 22.12.1986, n. 917; Cass. 2404/2010; Cass. 5118/1999; Cass. 5285/1998; Cass. 5009/1996.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude l’ipotesi di esercizio abusivo del credito per erogazioni occasionali a un conoscente. Per integrare la fattispecie di reato previsto dal D. Lgs. 385/1993 occorre che l’attività di finanziamento sia svolta nei confronti del pubblico in via continuativa e abituale. Pur prendendo atto del richiamato orientamento in materia di rilevanza penale del prestito occasionale a conoscenti, si suggerisce estrema prudenza nella stipula dei contratti di prestito temporanei ed occasionali, in virtù del rigido sistema sanzionatorio imposto dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
12. PRINCIPI CONTABILI, REVISIONE – DOC. OIC 15, 20 E 21
- La versione definitiva degli OIC 20, dedicato ai titoli, e 21, dedicato alle partecipazioni e azioni proprie, elaborata dall’Organismo Italiano di Contabilità, prevede che sia la volontà della direzione aziendale a determinare la corretta classificazione di tali beni. I principi sottolineano il ruolo del management intent sia in sede di prima iscrizione sia nell’ipotesi di successivo cambio di destinazione, in merito alla collocazione degli investimenti in strumenti finanziari nell’attivo immobilizzato piuttosto che in quello circolante.
- L’OIC ha approvato anche la versione definitiva del principio n. 15, confermando le regole da adottare nel caso di cancellazione dei crediti dal bilancio; quest’ultima interviene non quando la titolarità del credito cambia, ma quando sono realmente trasferiti i rischi dello stesso. Infatti, gli elementi cardine per stabilire se un credito debba essere cancellato dal bilancio sono l’esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l’esposizione ai rischi inerenti il credito.
- Ai fini fiscali, è riconosciuta la certezza e precisione della perdita nel caso in cui il credito è cancellato dal bilancio in base a corretti principi contabili.
13. REDDITOMETRO E INCREMENTI PATRIMONIALI – CASS. 17664 DEL 6.8.2014
La Cassazione ha ribadito che il contribuente, contrariamente a quanto ritengono gli uffici, non deve fornire alcuna prova del fatto che gli incrementi patrimoniali (o comunque il maggior reddito accertato con il redditometro) siano realizzati utilizzando proprio quelle somme esenti o escluse da tassazione, anche se la Sentenza n. 6813/2009 della Stessa Cassazione aveva deciso con un orientamento contrario.
La Sent. 6396/2014, richiamata, della Suprema Corte, ha stabilito, in modo ineccepibile come nessun’altra prova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi. In sostanza, in base al tenore letterale dell’art. 38, DPR 600/1973 pro tempore vigente non può evincersi un onere di dimostrazione aggiuntivo circa la provenienza oltre che l’effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti effettuati.La Cassazione ha ribadito che il contribuente, contrariamente a quanto ritengono gli uffici, non deve fornire alcuna prova del fatto che gli incrementi patrimoniali (o comunque il maggior reddito accertato con il redditometro) siano realizzati utilizzando proprio quelle somme esenti o escluse da tassazione, anche se la Sentenza n. 6813/2009 della Stessa Cassazione aveva deciso con un orientamento contrario.
14. REDDITOMETRO, LETTERE PER SPESE TROPPO ALTE – ITALIAOGGI 2.8.2014, PAG. 25
Sono 75.000 i contribuenti destinatari delle lettere predisposte dalla direzione centrale Accertamento, che evidenziano una divergenza troppo elevata tra le spese sostenute e i redditi dichiarati nella dichiarazione 2013, relativa al periodo d’imposta 2012. In linea con quanto prefigurato nel Piano del Governo contro l’evasione fiscale, il fisco sta tentando di sensibilizzare i contribuenti che non hanno dichiarato il giusto per spingerli verso una sorte di adempimento spontaneo. Le lettere, infatti, informano che dall’incrocio dei dati presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria emergono spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati nel periodo d’imposta 2012. Ad esse è allegato un prospetto che riporta la natura di tali spese riguardanti, per esempio, acquisto di immobili, auto, polizze assicurative, ecc., senza però indicare le somme spese.In linea con quanto prefigurato nel Piano del Governo contro l’evasione fiscale, il fisco sta tentando di sensibilizzare i contribuenti che non hanno dichiarato il giusto per spingerli verso una sorte di adempimento spontaneo.
Il fine dell’Agenzia delle Entrate è quello di esortare i contribuenti considerati a rischio ad analizzare attentamente la propria posizione ed eventualmente scegliere tra una di queste due possibilità:
- Presentare una dichiarazione integrativa relativa alla dichiarazione dei redditi dello scorso anno, beneficiando del ravvedimento operoso. Si ricorda a tal proposito, che fino al 30 settembre 2014, è possibile rettificare la dichiarazione relativa all’anno 2012 già presentata, pagando sanzioni ridotte sulle maggiori imposte dovute;
- Valutare, se è caso, di rivedere la dichiarazione di quest’anno (2014, relativa al periodo d’imposta 2013) tenendo conto proprio delle lettere inviate dal Fisco con le divergenze spese-redditi evidenziate.
E’ necessario porre attenzione perché le lettere inviate dal Fisco non sempre, però, sono corrette: in alcuni casi esse, infatti, evidenziano dei veri e propri errori sulle posizioni da accertare, dato che non tengono conto di alcune situazioni particolari come, per esempio, le deduzioni forfettarie di cui beneficiano alcuni soggetti (vedi autotrasportatori e distributori di carburante) oppure le somme di cui beneficano altri a seguito di successione ereditaria.
15. RIMBORSO D’IMPOSTE – GUIDA SU RISCOSSIONE AGENZIA ENTRATE
In tema di erogazione del rimborso, si ribadisce che la via più veloce e sicura per il contribuente è quella del conto corrente, previa comunicazione all’Agenzia dell’Iban tramite un’applicazione disponibile sul sito o rivolgendosi a un ufficio territoriale. Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che non accetta Iban per posta, mail o via Pec: dunque, le richieste di questo tipo sono tentativi di truffa che devono essere segnalati agli organi di polizia o all’Agenzia.In tema di erogazione del rimborso, si ribadisce che la via più veloce e sicura per il contribuente è quella del conto corrente, previa comunicazione all’Agenzia dell’Iban tramite un’applicazione disponibile sul sito o rivolgendosi a un ufficio territoriale.
16. SINDACI: DICHIARAZIONI DI TRASPARENZA – ARTT. 2400, 2409, 2487 C.C.
I candidati sindaci, effettivi o supplenti, devono fornire all’assemblea dei soci le opportune informazioni sugli incarichi ricoperti in altre società, in modo tale da poter garantire un’adeguata informazione. Le notizie devono essere rese in forma scritta e prima della riunione assembleare chiamata a nominare l’organo di controllo, anche se la legge consente di utilizzare un lasso di tempo maggiore, ossia sino all’accettazione dell’incarico.I candidati sindaci, effettivi o supplenti, devono fornire all’assemblea dei soci le opportune informazioni sugli incarichi ricoperti in altre società, in modo tale da poter garantire un’adeguata informazione.
17. SINDACI: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI – CASS. 42116 DEL 22.4.2013
Il sindaco che, omettendo qualsiasi rilievo in ordine alle presenze in bilancio di crediti inesigibili, risponde di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio, in quanto favorisce la prosecuzione dell’attività sociale ed il realizzarsi del dissesto della società.
18. SINDACI: FATTI CENSURABILI – RATIO REVISORI 3/2014, PAG. 55
Il collegio sindacale (ovvero il sindaco unico) di una società di capitali deve basare la propria attività di vigilanza circa l’osservanza, da parte della società, delle norme di legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. Qualora i sindaci reputino che gli amministratori o altri soggetti interni alla società, si siano resi autori di atti di mala gestio ovvero ravvisino irregolarità nelle delibere, essi devono porre in atto adeguate risposte avvalendosi degli strumenti che l’ordinamento pone a loro disposizione.Il collegio sindacale (ovvero il sindaco unico) di una società di capitali deve basare la propria attività di vigilanza circa l’osservanza, da parte della società, delle norme di legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione. La norma di comportamento 6.1 precisa che la misura della reazione deve essere commisurata alla gravità e rilevanza dei fatti censurati, ma anche alle modalità del perseguimento dell’oggetto sociale e alle dimensioni della società, nonché al settore in cui la società opera.
Risulta evidente, pertanto, come i sindaci debbano valutare quali siano le irregolarità dell’organo amministrativo riscontrate nelle riunioni dello stesso ovvero in altre circostanze della gestione. Le reazioni da parte dei sindaci variano, pertanto, a seconda che le irregolarità emergano nell’ambito di riunioni del Consiglio di amministrazione, dei comitati esecutivi o dell’assemblea o al di fuori di tali contesti. Le principali azioni che possono configurarsi come censurabili da parte dei sindaci sono:
- Operazioni estranee all’oggetto sociale;
- Operazioni manifestamente imprudenti;
- Decisioni prese in conflitto di interessi con la società;
- Operazioni intraprese in contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea, da altri organi sociali;
- Ecc.
In particolare, i sindaci devono appurare che gli amministratori, prima di deliberare, abbiano acquisito le opportune informazioni (dovere di agire informati) e che le deliberazioni non risultino suscettibili di arrecare pregiudizio all’integrità patrimoniale dell’azienda. Qualora ciò sia possibile, è opportuno che i sindaci intervengano nel corso della discussione manifestando il proprio dissenso e chiedendo l’annotazione di questo nel verbale (peraltro, evidenziando se il dissenso sia espresso a titolo collegiale od individuale). Nel caso, viceversa, in cui le violazioni siano rinvenibili a posteriori, i sindaci dovranno comunque tempestivamente segnalare le stesse agli amministratori ed, eventualmente, all’assemblea dei soci, della quale dovranno richiedere, se del caso, apposita convocazione.
19. STUDI DI SETTORE: APPLICAZIONE – CIRC. 20/E DEL 4.7.2014
Le principali novità considerano i cinque specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui è svolta l’attività economica.
- Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili: l’obiettivo dell’indicatore è la differenziazione del territorio nazionale, attraverso i dati Omi 2011, sulla base dei valori delle locazioni degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale;Le principali novità considerano i cinque specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui è svolta l’attività economica.
- Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari: la differenziazione è, in questo caso, basata sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale, sempre attraverso l’utilizzo dei dati Omi relativi al 2011;
- Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali: è determinata a livello comunale per prendere in considerazione l’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico;
- Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef: l’indicatore ha la funzione di intercettare l’influenza sulla determinazione dei ricavi, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico;
- Territorialità del livello delle retribuzioni: il fine è quello di appurare l’impatto, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi.
20. STUDI DI SETTORE: SEGNALAZIONI DI ANOMALIE – ITALIAOGGI DEL 5.8.2014, PAG. 25
Sta per partire la campagna di segnalazione delle anomalie degli studi di settore relative al triennio 2010-2012. Per la prima volta, utilizzando il formato esclusivamente telematico, l’Agenzia delle Entrate recapiterà ai contribuenti un messaggio e-mail oppure un sms per informarli che nel loro cassetto fiscale è stata depositata una segnalazione di anomalia, avente ad oggetto la regolarità degli adempimenti per i contribuenti soggetti agli studi di settore.
Nello specifico, l’obiettivo dell’Amministrazione finanziaria è quello di verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, ma, allo stesso tempo, controllare anche coloro che nel 2011 hanno usufruito per prima del regime premiale, introdotto dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011.Per la prima volta, utilizzando il formato esclusivamente telematico, l’Agenzia delle Entrate recapiterà ai contribuenti un messaggio e-mail oppure un sms per informarli che nel loro cassetto fiscale è stata depositata una segnalazione di anomalia, avente ad oggetto la regolarità degli adempimenti per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Oggetto dei controlli, quindi, saranno non solo i contribuenti che sono risultati non congrui e/o non coerenti, ma anche un numero molto più vasto di imprese a prescindere dal risultato dichiarato. A loro volta, i verificatori dovranno accertare la veridicità dei dati riportato nel modello presentato per appurare che l’eventuale congruità riscontrata non sia frutto di irregolarità. Il ritardo con cui quest’anno saranno recapitate le segnalazioni di anomalie (negli ultimi due anni inviate nei mesi di giugno) imporrà anche ai contribuenti che le ricevono di attivarsi e adottare gli opportuni correttivi in tempi brevi.
I contribuenti che ricevono la segnalazione di anomalia dovranno accedere all’apposita sezione “studi di settore” del cassetto fiscale per verificare il contenuto e la veridicità della stessa. In caso di effettiva anomalia, il contribuente – il cui comportamento anomalo dovesse essersi ripetuto anche con riferimento all’anno 2014 – dovrebbe tempestivamente intervenire per porvi rimedio entro il termine per l’invio telematico della dichiarazione Unico 2014 (relativa al periodo d’imposta 2013), fissato per il 30 settembre 2014. Con la rimozione dell’anomalia segnalata dal Fisco, il contribuente potrebbe trovarsi nella situazione di rivedere anche i pagamenti a saldo o in acconto riportati nello stesso modello Unico 2014.
Nel caso in cui, invece, la segnalazione di anomalia dovesse trovare una sua giustificazione logica nelle motivazioni del contribuente che non richieda alcun intervento correttivo da parte di quest’ultimo, né per l’anno 2011 né per quello corrente, il contribuente – sentito il suo intermediario abilitato alla trasmissione della sua dichiarazione – potrebbe decidere di comunicare ugualmente al Fisco i chiarimenti e le precisazioni richieste utilizzando il software denominato “comunicazione anomalie 2014” disponibile online sul sito dell’Agenzia. In tal modo, il contribuente potrebbe avviare una sorta di contraddittorio con l’ufficio per evitare procedure amministrative future.